Indirizzo:
Via Berardi, 11 02033 Monteleone Sabino (RI)
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Nonostante la modalità di applicazione possa sembrare abbastanza chiara, è utile fornire dei chiarimenti su alcune situazioni che potrebbero verificarsi.
Partiamo dalle definizioni che, a volte, rischiano di far mal interpretare le modalità di erogazione di queste indennità; è infatti considerato lavoratore notturno:
Sono sufficienti 3 ore di prestazione lavorativa effettuata all’interno della fascia oraria che il CCNL stabilisce come lavoro notturno? La risposta è no. Se il mio turno di servizio va dalle ore 18.00 alle ore 01.00, nonostante siano state lavorate 3 ore notturne, l’indennità riconosciuta sarà un’indennità diurna di rischio in quanto la maggior parte del turno è stato espletato in una fascia oraria diurna. E se il turno fosse dalle ore 18.00 alle ore 02.00? In questo caso, con 4 ore in fascia diurna e 4 ore in fascia notturna, vista la non cumulabilità delle indennità presenti in tabella, la maggiore assorbe la minore quindi spetterà l’indennità per lavoro notturno.
Ricapitolando: l’indennità da corrispondere è quella relativa alla fascia oraria (diurna o notturna) in cui si prestano il maggior numero di ore, all’interno dello stesso turno.